Contratto e Obblighi dellaffiliante della legge sul Franchising
"Norme per la disciplina dellaffiliazione commerciale" - Legge 6 maggio 2004, n. 129
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004
Art. 3. - Forma e contenuto del contratto
- Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
- Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale laffiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.
- Qualora il contratto sia a tempo determinato, laffiliante dovrà comunque garantire allaffiliato una durata minima sufficiente allammortamento dellinvestimento e comunque non inferiore a tre anni. È fatta salva lipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.
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Il contratto deve inoltre espressamente indicare:
- lammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che laffiliato deve sostenere prima dellinizio dellattività;
- le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e leventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dellaffiliato;
- lambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dallaffiliante;
- la specifica del know-how fornito dallaffiliante allaffiliato;
- le eventuali modalità di riconoscimento dellapporto di know-how da parte dellaffiliato;
- le caratteristiche dei servizi offerti dallaffiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
- le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.
Art. 4. - Obblighi dellaffiliante
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Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale laffiliante deve consegnare allaspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:
- principali dati relativi allaffiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dellaspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
- lindicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa allaffiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante luso concreto del marchio;
- una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti lattività oggetto dellaffiliazione commerciale;
- una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dellaffiliante;
- lindicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dellattività dellaffiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
- la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dellaffiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.
- Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 laffiliante può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le informazioni che, in relazione a quanto previsto dalla predette lettere d), e) ed f), dovranno essere fornite dagli affilianti che in precedenza abbiano operato esclusivamente allestero.
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