Definizione e Ambito di applicazione della legge sul Franchising
"Norme per la disciplina dellaffiliazione commerciale" - Legge 6 maggio 2004, n. 129
"Norme per la disciplina dellaffiliazione commerciale" - Legge 6 maggio 2004, n. 129
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004
Art. 1. - Definizioni
- Laffiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità allaltra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo laffiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
- Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.
-
Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:
- per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dallaffiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili allaffiliato per luso, per la vendita, la rivendita, la gestione o lorganizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;
- per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che laffiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;
- per royalties, una percentuale che laffiliante richiede allaffiliato commisurata al giro daffari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;
- per beni dellaffiliante, i beni prodotti dallaffiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dellaffiliante.
Art. 2. - Ambito di applicazione della legge
- Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito allarticolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale unimpresa concede allaltra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare unaffiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto con il quale laffiliato, in unarea di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dellattività commerciale di cui al comma 1 dellarticolo 1.
Pagine: 1 2 3




